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Cosa prevede l’ultimo disegno di legge sul cyberbullismo

Negli ultimi giorni si parla tantissimo del disegno legge 20/09/2016 n° 3139, noto con il titolo di "Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”.
L’iter legislativo non è ancora terminato, ma tutto sommato siamo nelle fasi finali quindi è possibile già dare un commento al disegno che a breve diverrà legge.

Questa analisi prescinde da ogni valutazione di tipo politico, opportunistico o di efficacia della legge, è solo una lettura del testo dal punto di vista giuridico.

Nell’articolo 1 viene definito il cyberbullo tramite una serie di condotte.
Per la legge in esame è cyberbullismo qualunque forma di:

  • pressione
  • aggressione
  • molestia
  • ricatto
  • ingiuria
  • denigrazione
  • diffamazione
  • furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno al minore

Condotte che devono necessariamente realizzarsi per via telematica, altrimenti rientriamo nel fenomeno del bullismo, pure disciplinato dalla legge.

L’articolo 2 chiama in causa i genitori o soggetti responsabili per la tutela del minore.
La norma dà la possibilità di inoltrare al soggetto ritenuto autore delle condotte descritte dal primo articolo, una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali (probabilmente ai fini della prova).
Qualora ciò non dovesse dare frutti, o qualora non sia identificabile l’autore bisogna rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (il Garante è un’autorità amministrativa indipendente con diversi compiti tra cui quello di controllo in materia di dati personali).
Merita di essere segnalato che l’ultima versione del disegno di legge estende tale diritto anche al minore ultraquattordicenne, che quindi potrà autonomamente procedere all’istanza.

L’articolo 3 stabilisce la costituzione di un c.d. “piano d’azione” per affrontare il problema del cyberbullismo.
Il piano d’azione è una strumento governativo che vuole monitorare la situazione e fissare linee guida per affrontare problematiche rispetto a situazioni sociali molto pericolose (come in materia di dipendenza da gioco d’azzardo per fare un esempio).
La norma dimostra una forte prese di coscienza del problema e dei suoi possibili sviluppi.

L’articolo 4 porta una grossa novità: il contrasto del fenomeno in ambito scolastico.
La norma, invita la scuole a promuovere attività di prevenzione e contrasto del fenomeno attraverso attività con professori e studenti.
Inoltre viene  previsto che ogni istituto scolastico deve avere un docente che svolga la mansione di referente per i ragazzi e che coordini attività di formazione e repressione del fenomeno.

All’articolo 6, le legge prevede che finché non si attiva la procedura penale (per ingiuria, diffamazione o minacce) tramite querela o denuncia, è possibile chiedere al Questore di procedere con un ammonimento nei confronti del soggetto (minore almeno quattordicenne) ritenuto responsabile.
L’ammonimento è uno strumento amministrativo con il quale si invita un soggetto a smettere una certa condotta, comportando (in alcuni casi) nelle situazioni di inosservanza l’aumento di pena se viene esercitata l’attività penale.

Testo a cura di: Matteo Meroni