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Rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste negli incontri con i genitori e con i ragazzi.

Come ci si può tutelare legalmente davanti ad atti di cyberbullismo effettivo o presunto?
Come noto, nel nostro ordinamento giuridico le tutele “fai da te” possono comportare risultati poco utili e conseguenze dannose per la persona offesa.
Una risposta efficace alla domanda la si può ricavare solo nel dettato normativo.
La legge di riferimento è la 29 maggio 2017, n. 71, nota come “Legge sul Cyberbullismo”.
In particolare, l’art. 2 prevede che i minori ultraquattordicenni, i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare al gestore del sito una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore. 

Come si segnala un contenuto al gestore del sito internet?
Tale attività può essere eseguita tramite dei comandi presenti sul sito stesso, spesso individuabili nei tasti “segnala” / “fornisci un feedback” / “contatta il gestore”.

Come posso fare se nel sito non vi è questa possibilità o se il gestore non risponde alla mia richiesta?
Qualora il gestore del sito non adempia entro 24h dalla richiesta o quando non sia contattabile, il comma 2 del citato articolo 2 propone un secondo livello di tutela: la segnalazione o il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Come posso fare una segnalazione o un reclamo al Garante?
La risposta è molto semplice, tramite un messaggio mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per facilitare la procedura, il Garante ha pubblicato un modello, scaricabile al seguente link (MODULO).

Per qualsiasi ulteriore dubbio o chiarimento, non esitate a contattarci! 

 

MATTEO MERONI - Resp. tematiche legali

Da qualche giorno è disponibile online il MODULO per denunciare i casi di cyberbullismo e godere delle tutele offerta ai minori dalla legge 71/2017 sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.

Il modulo [Modello per la segnalazione reclamo in materia di cyberbullismo] può essere scaricato QUI e dovrà poi essere reinviato via email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. allegando eventuali file multimediali.
Tale modulo potrà essere compilato dai minori che hanno compiuto 14 anni o dai i genitori di chi non ha ancora raggiunto tale età, specificando una tra le violenze subite (aggressione, ricatto, ingiuria, diffamazione, furto di identità o trattamento illecito dei dati) segnalando il sito, social, su cui i dati incriminati sono stati diffusi.

 

Fonte: Wired

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione  della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          14 marzo 2003, S.O.: 
              «Art. 14 (Responsabilita'  nell'attivita'  di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                a) non dia origine alla trasmissione; 
                b) non selezioni il destinatario della trasmissione; 
                c)  non  selezioni  ne'  modifichi  le   informazioni
          trasmesse. 
              2. Le attivita'  di  trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    15    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                a) non modifichi le informazioni; 
                b)  si  conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                c) si conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                d) non interferisca con l'uso  lecito  di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                e) agisca prontamente per rimuovere  le  informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
              2.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    16    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto  che
          l'attivita' o l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                b)  non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,   su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». 

La Camera dei Deputati ha poco fa approvato all'unanimità (432 favorevoli, nessun contrario)

in via definitiva la legge che introduce disposizioni a tutela dei minori

per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo.

 

                                                                           Risultati immagini per cyberbullismo

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cyberbullismo-la-camera-approva-la-nuova-legge-all-unanimita

http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/lotta-cyberbullismo-arriva-l-ok-camera-cosa-prevede-legge/contro-bullismo-cyberbullismo-l-ok-camera_principale.shtml

16.03.2017, Bologna, dei ragazzini, gli smartphone, un falso profilo, la fiducia e delle foto...

Da "Il Corriere della Sera"

Il falso profilo e le foto rubate  Messo alla gogna dai cyberbulli

 

Risultati immagini per falsi profili

 

BOLOGNA - Una ragazzina di 15 anni che inizia a chattare con un 13enne, prima semplici messaggi su Whatsapp,

poi un flirt, fino a richieste più esplicite. A un adolescente, poco più che bambino, non sembra vero e infatti non lo

è. Perché è solo l’ennesimo caso di bullismo ordito da tre compagni di classe per sbeffeggiare il più giovane e

debole. È successo in una scuola media dell’hinterland bolognese, solo pochi mesi fa.

Prima le chiacchiere innocenti, il flirt, poi la proposta di scambiarsi foto intime. Il 13enne ci è cascato, ha inviato in

chat le sue foto nudo, credendo che dall’altra parte ci fosse una ragazzina più grande, già smaliziata, che al

sexting via chat potesse seguire il sesso vero, la sua prima volta. Invece dall’altra parte del telefono c’erano i

bulli, tre, compreso il più grande che ha ordito lo scherzo malvagio. Quelle foto sono finite nelle chat di gruppo,

hanno fatto il giro della scuola e dei

social, finché il 13enne, sbeffeggiato da tutti, tra novembre e dicembre ha deciso di raccontare tutto ai genitori

che lo hanno accompagnato a

denunciare.

Un atto di cyberbullismo in cui di solito sono le ragazzine a cadere vittime, spesso di pedofili. Questa volta è

toccato a un 13enne di sesso maschile. Il compagno 14enne è stato segnalato alla Procura dei minori per

diffamazione e molestie, poi affidato ai genitori ma nei suoi confronti proseguono le indagini della procura

minorile. Lui e gli altri due complici, più piccoli, sono stati segnalati ai servizi sociali.

 

http://corrieredibologna.corriere.it/bologna/notizie/cronaca/2017/16-marzo-2017/falso-profilo-foto-rubate-messo-gogna-cyberbulli-2401376564394.shtml