ARTICOLI / NEWS

Foto a scuola durante le recite/gite/feste. Quali sono le regole?

La diffusione di foto di minorenne senza il preventivo consenso del genitore costituisce un illecito. È necessario, però, effettuare delle preventive precisazioni.
Innanzi tutto, ai fini dell’individuazione del tipo di illecito e del soggetto responsabile (e quindi delle relative tutele), bisogna verificare chi ha scattato le foto e per quale motivo.

È bene distinguere due ipotesi:

a) foto scattate dai genitori (anche di altri bambini) durante una recita, una gita, una festa di classe ecc.

Durante una recita o un evento di classe, i genitori sono liberi di fotografare i propri figli. Inevitabilmente, in tali casi, capita di inquadrare anche altri bambini del gruppo. In questi casi non c’è bisogno di chiedere il consenso degli altri genitori, qualora si tratti di foto ricordo scattate a scopo personale/familiare.

Essi, però, non sono altrettanto liberi di diffondere su internet e sui social network – o in altro luogo accessibile da un pubblico indefinito – le foto in cui sono riconoscibili altri minorenni.

In questi casi, infatti, è necessario il consenso prestato dai genitori dei minori fotografati.
In assenza di consenso, la diffusione delle foto costituisce violazione della privacy e abuso dell’immagine altrui.

 
b) Foto scattate dai docenti durante una recita, una gita, una festa di classe ecc.

Se le foto che ritraggono minorenni sono scattate da un docente, ad essere responsabili sono il docente stesso e l’istituto scolastico.
In questo caso vale il principio secondo cui qualsiasi trattamento dei dati degli alunni, operato dalla scuola, è consentito solo per lo svolgimento delle “funzioni istituzionali”.

È, cioè, necessario un motivo istituzionale per effettuare ed utilizzare le foto scattate ai minorenni; tale motivo può consistere in fini educativi, scolastici, didattici ecc.

Tali fini devono essere previamente specificati e indicati ai genitori degli alunni.
In questi casi, la scuola non deve chiedere il consenso ai genitori; tuttavia, capita spesso che le scuole, per evitare possibili contestazioni, facciano comunque firmare ai genitori una liberatoria.

Tale documento dà ai genitori la possibilità di autorizzare o meno lo scatto di foto e videoriprese che coinvolgano i loro bambini. Sempre attraverso la liberatoria, la scuola potrebbe chiedere al genitore l’autorizzazione, oltre che allo scatto e alla videoripresa, anche alla diffusione di tale materiale, laddove ciò avvenga sempre per finalità “istituzionali” (scopi didattici e di ricerca, promozione culturale ecc.): si pensi per esempio all’affissione di foto su cartelloni della scuola, alla pubblicazione sui volantini e alla pubblicazione su siti internet, blog e fan page della scuola stessa.

In questi casi, un docente può pubblicare la foto sulla pagina Facebook della scuola solo se lo fa per le finalità già rese note e acconsentite dai genitori con la liberatoria o se ha richiesto a questi ultimi il consenso specifico per la pubblicazione.

In assenza di consenso, la pubblicazione è illecita e ne risponde anche la scuola in concorso di colpa con l’insegnante.

Ovviamente, se il genitore ha autorizzato lo scatto delle foto e la loro diffusione tramite liberatoria, non può poi lamentare una violazione della privacy (a meno che il comportamento della scuola non sia andato oltre quanto dichiarato nella liberatoria).

Fonte: LALEGGEPERTUTTI.IT