News

RACCOLTA ARTICOLI PRINCIPALI QUOTIDIANI

Cosa c'è di vero sul Blue Whale Challenge che sta riempiendo TG, trasmissioni TV e giornali? Alcuni genitori ci hanno chiesto se il fenomeno è tutta una bufala oppure è un pericolo reale. Facciamo un po' di chiarezza.

Partiamo dall'inizio. Dove nasce il BLUE WHALE?
Tutto parte un anno fa a San Pietroburgo (Russia). Il giornale Novaya Gazeta racconta di strani suicidi di adolescenti, tra loro simili collegati al loro Social (Vk.com).
Un elemento certo è il fatto che la polizia russa ha arrestato una persona con l’accusa di istigazione al suicidio di 16 adolescenti e per aver partecipato alla diffusione del fenomeno. Si chiama Philipp Budeikin, ha 21 anni ed è stato arrestato a San Pietroburgo. Budeikin ha confessato la sua colpevolezza in tribunale: "I ragazzi sono felici di morire. Il mio obiettivo è quello di pulire la società. Ci sono tanti rifiuti biologici".

Una bufala, con parvenze di credibilità perché fondata su fatti reali: i suicidi si sono verificati, da qui il passo all'allarmismo, alla sfida tra ragazzi e alla cattiva informazione è un attimo. Il web ha la "velocità" la caratteristica principale e nell'arco di poco tempo i casi aumentano. Interessante il video trasmetto da Le IENE il 14 maggio 2017 a cura di VIVIANI: Blue Whale: Suicidarsi per gioco (guarda il video completo 31min.)

a cui ha fatto seguito la settimana successiva un altro servizio sempre de Le IENE: Blue Whale: I consigli della Polizia Postale guarda il video completo)

Interessante anche il fatto che analizzando le ricerche di Google Trends prima del 14 maggio 2017 in pochi sapevano dell'esistenza, anche su Twitter si nota che Italia si è registrato un picco del +500% #bluewhale intorno al 16 maggio.

 

Gli altri Social come si sono mossi? Beh Instagram ha subito introdotto un messaggio di allerta per chi cerca #bluewhale:



ADESSO CHE SUCCEDE? Ora il Blue Whale è un pericolo reale, come già discusso più volte sulle mode come "selfie con il treno", "nek nominate" anche questa moda basata sulla "SFIDA" e sulla condivisione sul web cattura l'attenzione soprattutto dei più piccoli. Come indicato nell'articolo del Corriere della Sera di oggi "Ogni giorno decine di segnalazioni: è PSICOSI".
In Italia
, come indicato in un articolo di ieri de La Repubblica (leggi qui), nonostante numerose segnalazioni, l'esistenza del fenomeno in Italia non è - al momento - verificata. Ma non è escluso che, proprio sull'onda dell'emulazione, online ci siano o possano nascere gruppi di istigatori, per cui è utile prestare attenzione. Anche sui media


Se volete approfondire il tema Blue Whale potete leggere alcuni articoli pubblicati sui principali quotidiani:

Corriere della Sera [01-06-2016]: Blue Whale: «Mi suicidio sulla Rete» Ma un quindicenne dà l’allarme. Monte Mario, il messaggio spedito via Telegram, e criptato da una tredicenne identificata dalla polizia. L’amico che lo ha ricevuto ha raccontato tutto alla madre e insieme sono andati in commissariato. Ogni giorno decine di segnalazioni: è psicosi.

Corriere della Sera [31-05-2017]: «Blue Whale, 4 casi sospetti a Milano. Attenti a tagli e stranezze dei ragazzi» L'appello del procuratore del Tribunale per i minorenni Ciro Cascone: «Un "gioco" rilanciato da siti fasulli»

Il Messaggero [30-05-2017]: «Sono arrivato alla prova numero 10». Dodicenne vittima del "Blue Whale"

La Repubblica [29-05-2017]: "Fiumicino, salvata dal suicidio vittima del Blue Whale. A impedire la morte di una quindicenne la polizia avvertita da una coetanea a cui la giovane aveva confidato di volersi uccidere sdraiandosi sui binari e aspettando il primo treno"

Il Giornale [27-05-2017]: Il "Blue Whale" a Como Due ragazzine salvate dal gioco della morte.Per la prima volta i carabinieri fermano chi si ferisce per sfida. Allarme in tutta Italia

ANSA.IT [30-05-2017]: Blue whale: 10 casi nelle Marche. Pm minori, nessuno gravissimo ma fragilità ragazzi preoccupa

Anche la Polizia Postale ha rilasciato alcuni consigli: BLU WHALE: I CONSIGLI DELLA POLIZIA POSTALE PER I GENITORI


Speriamo che questo Post vi abbia aiutato a capire qualcosa di più del nuovo pericolo, come tutte le volte, vi consigliamo di leggere notizie da fonti attendibili e non prendere sempre tutto per vero quello che passa dai Social. Un buon modo può essere quello di cercare su Google Notizie l'argomento desiderato, il risultato sarà un elenco di siti web delle principali testate giornalistiche che trattano il tema.

La dimostrazione che stiamo vivendo un periodo di allarmismo generale sta una quantità di Fake News pubblicate: es. Il messaggio WhatsApp contenente il numero di Blue Whale. Peccato che sia tutto falso (scopri i dettagli)

 

Andrea MassaTesto a cura di:
Andrea Massa
Resp. INFORMATICO - Progetto MASSERE

 

 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione  della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          14 marzo 2003, S.O.: 
              «Art. 14 (Responsabilita'  nell'attivita'  di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                a) non dia origine alla trasmissione; 
                b) non selezioni il destinatario della trasmissione; 
                c)  non  selezioni  ne'  modifichi  le   informazioni
          trasmesse. 
              2. Le attivita'  di  trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    15    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                a) non modifichi le informazioni; 
                b)  si  conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                c) si conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                d) non interferisca con l'uso  lecito  di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                e) agisca prontamente per rimuovere  le  informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
              2.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    16    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto  che
          l'attivita' o l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                b)  non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,   su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.». 

E' di pochi giorni fa l'ennesimo caso di sexting finito male. Tra i contenuti del Progetto MASSERE il nostro Staff dedica parecchia attenzione all'importanza del "CONDIVIDERE".
Questo purtroppo è il primo caso e nemmeno sarà l'ultimo ma potrebbe aiutarci ad aprire gli occhi.

Acerra [Napoli] - Filma e fotografa i suoi giochini erotici e li condivide con i suoi amici su WhatsApp. Ed è così che in appena poche settimane diventano praticamente virali. Protagonista e vittima dell'ennesimo uso distorto dei social è una ragazzina di appena 14 anni: quando si è resa conto di aver fatto una sciocchezza ha raccontato tutto ai familiari, che immediatamente si sono rivolti ai carabinieri. Ora è corsa contro il tempo per fermare la diffusione in rete di quel video e di quelle foto hot che hanno invaso, per adesso, i telefonini di un centinaio di minorenni: prima i compagni di scuola dell'adolescente, che frequenta le medie, poi gli studenti delle superiori.
Nella lista degli indagati sarebbero finiti cinque/sei minorenni, studenti delle scuole medie e delle superiori, probabilmente coloro che per primi hanno condiviso il filmato e le foto hot.

FONTE:

Leggi l'articolo completo su: Il Mattino.it [27-05-2017]

Leggi l'articolo completo su: Linea Press.it [27-05-2017]

Cosa intendiamo per CAR SURFING? E' una pericolossisima moda che consiste nel fare Surf sul tetto dell’auto in corsa.
Basta mettere queste due parole su Google per imbattersi in decine di filmati e foto che raccontano questa pericolosissima moda nata negli Stati Uniti e diventata una sorta di iniziazione per i ragazzi.

E' di pochi giorni fa l'episodio ad Adria del 19 gravemente ferito, ma siamo certi che questo sarà solo l'inizio.

ALCUNI ARTICOLI PUBBLICATI:

Corriere delle Sera [19-05-2017]
Surf sul tetto dell’auto in corsa: grave.Indagini sul folle gioco dei 20enni
Il diciannovenne è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita. Potrebbe essere stato coinvolto in una «gara» di «car surfing»

Il Resto del Carlino [19-05-2017]
Travolto dall'auto dall’amico, è grave. L’ombra di un gioco (CAR SURFING) finito male

Come successo negli anni passati per le stupide mode del daredevil selfie (selfie estremi, in particolare con i treni), purtroppo le "sfide sul web" attirano l'attenzione dei ragazzi sul web facendole diventare virali sui social.
Lo dimostra il fatto che tra i video con un maggior numero di visualizzazione nelle ultime settimane troviamo proprio questi episodi.


Il social che va per la maggiore in questo momento per FOTO e VIDEO è INSTAGRAM, anche qui si può trovare di tutto sul tema del CAR-SURFING:
Ecco alcuni ESEMPI (clicca sulla foto per vedere il video)

Clicca sulla foto per vedere il video

Già nel 2014, Luca Altieri (inviato di Striscia) parlava della pericolosa moda di 'surfare' sul tetto delle auto in corsa. Guarda servizio Striscia la Notizia

La Camera dei Deputati ha poco fa approvato all'unanimità (432 favorevoli, nessun contrario)

in via definitiva la legge che introduce disposizioni a tutela dei minori

per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo.

 

                                                                           Risultati immagini per cyberbullismo

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/cyberbullismo-la-camera-approva-la-nuova-legge-all-unanimita

http://www.corriere.it/tecnologia/cyber-cultura/cards/lotta-cyberbullismo-arriva-l-ok-camera-cosa-prevede-legge/contro-bullismo-cyberbullismo-l-ok-camera_principale.shtml

Per revenge porn intendiamo la pubblicazione di foto e video di atti sessuali per vendetta da parte di ex partner, naturalmente senza consenso.
Il pericoloso fenomeno può considerarsi la più estrema conseguenza del SEXTING.

E' di qualche mese fa il caso di Tiziana Cantone [Corriere della Sera - La vergogna di Tiziana: «Ero fragile e depressa, i video sono 6»].
Ad oggi in Italia, a differenza di altri paesi, come Israele, Germania, Regno Unito, 34 stati degli Stati Uniti e Australia, non esiste una legge specifica sul revenge porn che tuteli le vittime. Rientra nella fattispecie del reato di diffamazione e di violazione della privacy, ma affidarsi al garante della privacy o ricorrere in giudizio richiede periodo assai lungo.


Il 27 settembre 2016 è stata presentata una Proposta di Legge dal titolo "Introduzione dell’articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti".

Il cosiddetto « re- venge porn » è l’espressione anglosassone con cui si indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Spesso accade che la diffusione di un certo tipo di imma- gini o video pornografici segua la fine di una relazione sentimentale e venga utiliz- zata come strumento di vendetta nei con- fronti delle vittime, che sono prevalente- mente donne.
La « vendetta porno » è l’esempio più estremo di come, in certi casi, le nuove tecnologie vengano utilizzate da alcuni uo- mini con l’unico scopo di esercitare il po- tere e il controllo sulle donne. Sono sempre più numerose le vicende di cronaca che vedono protagoniste giovani donne che, senza aver espresso alcun consenso, sco- prono online, sui social network, proprie immagini intime, ormai condivise da un numero molto elevato di utenti, quindi di- venute « virali ». Si tratta di episodi gravissimi, che hanno ripercussioni a livello psi- cologico inimmaginabili, spingendo in al- cuni casi le vittime fino a gesti estremi.  [Leggi PDF Completo qui]

Parlando di SEXTING e revenge-porn la maggior parte dei genitori DOMANDA spesso:

  • Le vittime sono più maschi o femmine? La risposta è femmine, come per il sexting anche il revenge-porn ha per quasi il 90% le ragazze/donne come vittime.
  • Quali possono essere le conseguenze? Stress e depressione nel 93% dei casi, il 47% delle vittime ha avuto pensieri suicidi e il 49% ha subito episodi di stalking online
  • Che età colpisce? La fascia di età più diffusa è quella tra i 13 e i 25 anni, anche se la cronaca presenta diversi casi di donne più grandi.
  • I canali principali sono i SocialNetwork. Facebook e Instagram i più utilizzati anche se WhatsApp si sta diffondendo nell'ultimo semestre.


Google ha introdotto una speciale sezione permettendo all'utente di richiedere la rimozione dei contenuti. Tra i requisiti per la rimozione troviamo:
  • Vieni mostrato nudo o durante un atto sessuale
  • I contenuti dovevano essere privati
  • Non hai mai autorizzato la divulgazione pubblica dei contenuti