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I rimedi dell'ordinamento davanti al cyberbullismo

Rispondiamo ad alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste negli incontri con i genitori e con i ragazzi.

Come ci si può tutelare legalmente davanti ad atti di cyberbullismo effettivo o presunto?
Come noto, nel nostro ordinamento giuridico le tutele “fai da te” possono comportare risultati poco utili e conseguenze dannose per la persona offesa.
Una risposta efficace alla domanda la si può ricavare solo nel dettato normativo.
La legge di riferimento è la 29 maggio 2017, n. 71, nota come “Legge sul Cyberbullismo”.
In particolare, l’art. 2 prevede che i minori ultraquattordicenni, i genitori o i soggetti esercenti la responsabilità sul minore possono inoltrare al gestore del sito una richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore. 

Come si segnala un contenuto al gestore del sito internet?
Tale attività può essere eseguita tramite dei comandi presenti sul sito stesso, spesso individuabili nei tasti “segnala” / “fornisci un feedback” / “contatta il gestore”.

Come posso fare se nel sito non vi è questa possibilità o se il gestore non risponde alla mia richiesta?
Qualora il gestore del sito non adempia entro 24h dalla richiesta o quando non sia contattabile, il comma 2 del citato articolo 2 propone un secondo livello di tutela: la segnalazione o il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Come posso fare una segnalazione o un reclamo al Garante?
La risposta è molto semplice, tramite un messaggio mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Per facilitare la procedura, il Garante ha pubblicato un modello, scaricabile al seguente link (MODULO).

Per qualsiasi ulteriore dubbio o chiarimento, non esitate a contattarci! 

 

MATTEO MERONI - Resp. tematiche legali