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Rispondiamo oggi ad Alessia, una mamma che ha seguito un nostro incontro nella scuola si suo figlio; Alessia ci chiede se l'utilizzo eccessivo da parte dei nostri figli di smartphone possa provocare danni fisici alla schiena e alla vista.
Degli aspetti psicologici come dipendenza e I.A.D. ne abbiamo parlato altre volte, oggi ci soffermiamo più sulle problematiche fisiche.

Beh, cominciamo a dire che chi più, chi meno siamo tutti dipendenti da Smartphone, provate a guardarvi in giro su un treno, in una stazione, in un parco, in metro e diteci: Quante persone hanno il naso appiccicato allo schermo di un telefono?
Questa tendenza del controllare notifiche e utilizzare in maniera quasi ossessiva lo smartphone può provocare dei distubi fisici, soprattutto nella fascia dei ragazzi in via di sviluppo (mal di schiena, mal di testa unito al dolore al collo e alle spalle).

Iniziamo da SCHIENA e POSTURA, ci sono molti studi sulla correlazione tra postura e cellulari.

QUALCHE SUGGERIMENTO:

La cosa principale è prendere consapevolezza dei rischi, e quindi smartphone e Tablet in modo adeguato. La sindrome Text Neck: ovvero una condizione non fisiologica del rachide cervicale che viene sottoposto ad un sovraccarico eccessivo e ad uno stress ripetuto [Es. la postura del collo mentre usiamo uno smartphone].
La testa di un adulto pesa oltre 5 chilogrammi, ma inclinandola verso il basso il “peso percepito” dal collo aumenterà notevolemente, evitiamo quindi di inchinarci troppo mentre siamo al telefono, risulta molto importante quindi guardare il display del proprio smartphone senza inclinare la testa, mantenendola dritta, e senza piegare il collo.
Il Tablet è consigliabile utilizzarlo appoggiandosi ad un tavolo e non sulle gambe per evitare che si generi un’iperflessione del collo.
Ricordatevi sempre che per ogni 15 minuti. di utilizzo dovreste fermarvi 2-3 minuti.


Il secondo aspetto fisico da tenere in considerazione è la VISTA, durante i nostri sondaggi, quasi l'80% degli alunni ci conferma di andare a letto con lo smartphone e di passare mediamente 2-3 ore al buio chattando, giocando o guardando video danto vita alla pericolosa tendenza di cui abbiamo già parlato in altri articoli: il VAMPING.
E' molto importante far capire ai propri ragazzi che la luce emanata da smartphone e tablet non solo è causa di insonnia e malessere, ma può anche danneggiare la vista.
L'occhio è predisposto per difendersi dagli effetti dannosi della luce: la pupilla si restringe, le palpebre si socchiudono, lo squardo si distoglie automaticamente per evitare che la luce entri troppo intensamente nella retina, provocandone il danneggiamento, un'esposizione a lungo può compromettere queste difese naturali e peggiorare gli effetti.
Inoltre tutte le persone, soprattutto i ragazzi, hanno bisogno di dormire e andare a letto con il cellulare non aiuta!


Negli ultimi mesi aumentano i casi della nuova sindrome del 'pollice da smartphone', ossia dei dolori alla base del pollice causati dall'uso continuo del dito sullo smartphone.
Gli studiosi iniziano a farci notare che il modo in cui utilizziamo le nostre dita con lo smartphone non è naturale, e che, a lungo andare, potrebbero esserci delle conseguenze negative.
L’allarme è soprattutto per i bambini, che ormai iniziano ad utilizzare dispositivi elettronici già prima di andare all'asilo.

ALCUNI ARTICOLI SUL TEMA:

[La Repubblica] - "Via smartphone e tablet dalle mani dei bambini. Rischiano la sindrome da occhio secco"

[Focus] - Niente smartphone dopo le 21.00: risucchiano energie

[OK SALUTE] - Adolescenti: dormono poco per colpa dello smartphone e rischiano la salute

[FANPAGE.IT] - Tablet e smartphone, così i device vi rovinano la postura e l’umore

[OK SALUTE] - Hai la sindrome del “pollice da smartphone”? E' una forma di tendinite causata dai troppi messaggini digitati sul touchscreen: ecco come prevenirla

 

Andrea MassaAutore:
Andrea Massa
Resp. INFORMATICO - Progetto MASSERE

 

Nelle scorse settimane abbiamo parlato di DIPENDEZA da INTERNET e da Smartphone e abbiamo riscontrato, anche grazie ai nostri Sondaggi, che non è più un fattore solo di ragazzi ma influenza tutti.

Vi presentiamo una bella indagine statistica promossa dalla compagnia assicurativa online Quixa, nella quale emerge come 57% dei giovani automobilisti (18-24anni) ammettono di utilizzare il cellulare alla guida per leggere o inviare messaggi, il 41% effettua chiamate senza vivavoce o auricolare e circa il 20% usa il telefono al volante per aggiornare i social o scattare selfie

A poche ore dalla pubblicazione dell'articolo: Blue Whale, bufala o reale pericolo? arrivano le prime segnalazioni che su WhatsApp sta girando un messaggio (in stile catena di S. Antonio) contenente il numero di Blue Whale.

Peccato che il numero 051 6041111 corrisponda a una sede legale di Coop Alleanza 3.0, e in particolare all’esercizio commerciale di Villanova di Castenaso (BO).

Ecco qui la dimostrazione:

Numero Finto Blue Whale = Numero Coop

Questo pomeriggio ho personalmente chiamato il numero indicato e parlato con la responsabile del centro la quale mi ha confermato, nell'ultima settimana, di aver ricevuto centinaia di chiamate di tipologia differente:

  • ragazzini incuriositi
  • genitori arrabbiati
  • giornalisti curiosi

E' arrivata anche la conferma di una denuncia alla Polizia Postale per denunciare il "cattivo scherzo".

Il messaggio fake che circola su WhatsApp pare sia riuscito – purtroppo – a generare davvero un allarmismo diffuso, sfruttando l’ondata emotiva di queste settimane legata al fenomeno Blue Whale.

 

Andrea MassaTesto a cura di:
Andrea Massa
Resp. INFORMATICO - Progetto MASSERE

Cosa c'è di vero sul Blue Whale Challenge che sta riempiendo TG, trasmissioni TV e giornali? Alcuni genitori ci hanno chiesto se il fenomeno è tutta una bufala oppure è un pericolo reale. Facciamo un po' di chiarezza.

Partiamo dall'inizio. Dove nasce il BLUE WHALE?
Tutto parte un anno fa a San Pietroburgo (Russia). Il giornale Novaya Gazeta racconta di strani suicidi di adolescenti, tra loro simili collegati al loro Social (Vk.com).
Un elemento certo è il fatto che la polizia russa ha arrestato una persona con l’accusa di istigazione al suicidio di 16 adolescenti e per aver partecipato alla diffusione del fenomeno. Si chiama Philipp Budeikin, ha 21 anni ed è stato arrestato a San Pietroburgo. Budeikin ha confessato la sua colpevolezza in tribunale: "I ragazzi sono felici di morire. Il mio obiettivo è quello di pulire la società. Ci sono tanti rifiuti biologici".

Una bufala, con parvenze di credibilità perché fondata su fatti reali: i suicidi si sono verificati, da qui il passo all'allarmismo, alla sfida tra ragazzi e alla cattiva informazione è un attimo. Il web ha la "velocità" la caratteristica principale e nell'arco di poco tempo i casi aumentano. Interessante il video trasmetto da Le IENE il 14 maggio 2017 a cura di VIVIANI: Blue Whale: Suicidarsi per gioco (guarda il video completo 31min.)

a cui ha fatto seguito la settimana successiva un altro servizio sempre de Le IENE: Blue Whale: I consigli della Polizia Postale guarda il video completo)

Interessante anche il fatto che analizzando le ricerche di Google Trends prima del 14 maggio 2017 in pochi sapevano dell'esistenza, anche su Twitter si nota che Italia si è registrato un picco del +500% #bluewhale intorno al 16 maggio.

 

Gli altri Social come si sono mossi? Beh Instagram ha subito introdotto un messaggio di allerta per chi cerca #bluewhale:



ADESSO CHE SUCCEDE? Ora il Blue Whale è un pericolo reale, come già discusso più volte sulle mode come "selfie con il treno", "nek nominate" anche questa moda basata sulla "SFIDA" e sulla condivisione sul web cattura l'attenzione soprattutto dei più piccoli. Come indicato nell'articolo del Corriere della Sera di oggi "Ogni giorno decine di segnalazioni: è PSICOSI".
In Italia
, come indicato in un articolo di ieri de La Repubblica (leggi qui), nonostante numerose segnalazioni, l'esistenza del fenomeno in Italia non è - al momento - verificata. Ma non è escluso che, proprio sull'onda dell'emulazione, online ci siano o possano nascere gruppi di istigatori, per cui è utile prestare attenzione. Anche sui media


Se volete approfondire il tema Blue Whale potete leggere alcuni articoli pubblicati sui principali quotidiani:

Corriere della Sera [01-06-2016]: Blue Whale: «Mi suicidio sulla Rete» Ma un quindicenne dà l’allarme. Monte Mario, il messaggio spedito via Telegram, e criptato da una tredicenne identificata dalla polizia. L’amico che lo ha ricevuto ha raccontato tutto alla madre e insieme sono andati in commissariato. Ogni giorno decine di segnalazioni: è psicosi.

Corriere della Sera [31-05-2017]: «Blue Whale, 4 casi sospetti a Milano. Attenti a tagli e stranezze dei ragazzi» L'appello del procuratore del Tribunale per i minorenni Ciro Cascone: «Un "gioco" rilanciato da siti fasulli»

Il Messaggero [30-05-2017]: «Sono arrivato alla prova numero 10». Dodicenne vittima del "Blue Whale"

La Repubblica [29-05-2017]: "Fiumicino, salvata dal suicidio vittima del Blue Whale. A impedire la morte di una quindicenne la polizia avvertita da una coetanea a cui la giovane aveva confidato di volersi uccidere sdraiandosi sui binari e aspettando il primo treno"

Il Giornale [27-05-2017]: Il "Blue Whale" a Como Due ragazzine salvate dal gioco della morte.Per la prima volta i carabinieri fermano chi si ferisce per sfida. Allarme in tutta Italia

ANSA.IT [30-05-2017]: Blue whale: 10 casi nelle Marche. Pm minori, nessuno gravissimo ma fragilità ragazzi preoccupa

Anche la Polizia Postale ha rilasciato alcuni consigli: BLU WHALE: I CONSIGLI DELLA POLIZIA POSTALE PER I GENITORI


Speriamo che questo Post vi abbia aiutato a capire qualcosa di più del nuovo pericolo, come tutte le volte, vi consigliamo di leggere notizie da fonti attendibili e non prendere sempre tutto per vero quello che passa dai Social. Un buon modo può essere quello di cercare su Google Notizie l'argomento desiderato, il risultato sarà un elenco di siti web delle principali testate giornalistiche che trattano il tema.

La dimostrazione che stiamo vivendo un periodo di allarmismo generale sta una quantità di Fake News pubblicate: es. Il messaggio WhatsApp contenente il numero di Blue Whale. Peccato che sia tutto falso (scopri i dettagli)

 

Andrea MassaTesto a cura di:
Andrea Massa
Resp. INFORMATICO - Progetto MASSERE

 

 

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche. 2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. 3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
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          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
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          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
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          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del
          decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione  della
          direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
          dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
          interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
          elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
          14 marzo 2003, S.O.: 
              «Art. 14 (Responsabilita'  nell'attivita'  di  semplice
          trasporto - Mere conduit). - 1.  Nella  prestazione  di  un
          servizio della societa' dell'informazione  consistente  nel
          trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
          fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
          accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e'
          responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che: 
                a) non dia origine alla trasmissione; 
                b) non selezioni il destinatario della trasmissione; 
                c)  non  selezioni  ne'  modifichi  le   informazioni
          trasmesse. 
              2. Le attivita'  di  trasmissione  e  di  fornitura  di
          accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
          automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
          trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
          trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
          durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
          tale scopo. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    15    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione  temporanea   -   caching).   -   1.   Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
          di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
          del servizio,  il  prestatore  non  e'  responsabile  della
          memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
          informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu'
          efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
          richiesta, a condizione che: 
                a) non modifichi le informazioni; 
                b)  si  conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
          informazioni; 
                c) si conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle
          informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
          utilizzato dalle imprese del settore; 
                d) non interferisca con l'uso  lecito  di  tecnologia
          ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
          ottenere dati sull'impiego delle informazioni; 
                e) agisca prontamente per rimuovere  le  informazioni
          che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l'accesso,  non
          appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
          informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
          inizialmente sulla rete o che l'accesso  alle  informazioni
          e' stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
          o un'autorita' amministrativa ne ha disposto la rimozione o
          la disabilitazione. 
              2.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          avente funzioni di vigilanza puo'  esigere,  anche  in  via
          d'urgenza,  che   il   prestatore,   nell'esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
          violazioni commesse.». 
              «Art.    16    (Responsabilita'    nell'attivita'    di
          memorizzazione di  informazioni  -  hosting).  -  1.  Nella
          prestazione    di    un     servizio     della     societa'
          dell'informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
          informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
          prestatore   non   e'   responsabile   delle   informazioni
          memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
          condizione che detto prestatore: 
                a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto  che
          l'attivita' o l'informazione  e'  illecita  e,  per  quanto
          attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
          fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l'illiceita'
          dell'attivita' o dell'informazione; 
                b)  non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,   su
          comunicazione   delle    autorita'    competenti,    agisca
          immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
          disabilitarne l'accesso. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita'  o
          il controllo del prestatore. 
              3.  L'autorita'  giudiziaria  o  quella  amministrativa
          competente puo' esigere, anche in  via  d'urgenza,  che  il
          prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al  comma
          1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».